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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Roma – 29 settembre 2023

Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui il conferimento sia stato posto in essere a titolo oneroso, dato che solo in tal caso lo stato soggettivo del terzo è rilevante; la circostanza che nel trust siano state conferite le quote di una società, poi fallita, della quale il disponente era socio di controllo non vale a dimostrare la natura onerosa del trust; né rileva la circostanza che l’attore in revocatoria abbia citato in giudizio uno dei beneficiari (all’epoca l’unico espressamente menzionato nell’atto istitutivo).