Tribunale Torino – 12 ottobre 2023
Il beneficiario di un trust familiare non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. in quanto mero beneficiario futuro di una disposizione patrimoniale erogata in suo favore a titolo gratuito.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust a beneficio del proprio coniuge posto in essere dal disponente successivamente alla sentenza di condanna al pagamento di una somma pecuniaria e alla notificazione di cartelle di pagamento: l’eventus damni sussiste in re ipsa, mentre la scienti damni in capo al disponente si ravvisa essendo insostenibile che questi, soccombente in un giudizio civile e destinatario di plurimi avvisi di accertamento, non era consapevole di arrecare un pregiudizio ai creditori per mezzo del conferimento in trust.