Tribunale Latina – 30 ottobre 2023
Il creditore che agisce per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust non è vincolato dalla clausola arbitrale contenuta nell’atto istitutivo, in quanto terzo.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento di un complesso immobiliare in trust posto in essere da due disponenti pochi giorni dopo la pronuncia che li condannava al pagamento di una somma di denaro in favore del creditore agente in revocatoria: l’eventus damni sussiste per non avere costoro allegato o documentato la proprietà di altri beni sufficienti a pagare il dovuto, mentre la scientia damni in capo ai disponenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, è desumibile dalla triplice circostanza che il conferimento ha avuto a oggetto buona parte del patrimonio immobiliare del quale i disponenti erano titolari, che la beneficiaria del trust è figlia di uno dei disponenti e che l’atto istitutivo non contiene indicazioni circa il programma del trust e i mezzi tramite cui il trustee dovrebbe gestire il fondo.