Tribunale Termini Imerese – 14 novembre 2023
L’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso il conferimento in trust è utilmente esercitata se diretta nei confronti della persona fisica che riveste l’ufficio di trustee, a nulla rilevando l’omessa indicazione del suo ruolo.
L’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso il conferimento in trust è utilmente esercitata mediante l’indicazione dell’atto di conferimento da revocare, non essendo necessaria l’elencazione dei beni che ne formano oggetto.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust posto in essere da una società successivamente alla notifica di numerose cartelle esattoriali, riferite a ruoli formati ed emessi da diversi enti impositori sin da oltre dieci anni prima dell’istituzione del trust: l’eventus damni sussiste per non avere la disponente dimostrato la capienza del proprio patrimonio residuo, mentre la scientia damni in capo alla disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal trustee – amministratore della disponente –, il quale ha ammesso di conoscere l’esistenza di debiti erariali all’epoca del conferimento in trust.