Corte Suprema di Cassazione, V sez. civ. ordinanza n. 31857 – 15 novembre 2023
La retrocessione dei beni al disponente in conseguenza della risoluzione del trust – dovuta all’impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente – è soggetta a imposizione in misura fissa, in quanto essa costituisce un fenomeno neutrale, anche nell’ipotesi cui i beni che compongono il fondo in trust non siano gli stessi di quelli originariamente segregati.