Tribunale Milano - 23 maggio 2022
È revocabile ex art. 2901, co. 4, cod. civ. la cessione delle quote societarie per un corrispettivo pari al valore nominale conclusa tra il trustee di un trust (il conferimento nel quale trust è stato precedentemente revocato ex art. 2901 cod. civ.) e i due beneficiari del trust, figli del disponente, in quanto i cessionari erano a conoscenza della situazione imprenditoriale e debitoria del padre (fideiussore di due s.p.a. e destinatario di decreti ingiuntivi) e dell’istituzione del trust a proprio vantaggio, per cui erano consapevoli della revocabilità della cessione delle quote e dunque in malafede.