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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, I sez.civ. ordinanza n. 3566 – 8 febbraio 2024

Deve qualificarsi come personale e non reale l’azione destinata all’accertamento dell’invalidità di un trust e, quindi, alla restituzione al disponente dei beni immobili da lui trasferiti al trustee. Infatti, una azione è reale quando è diretta, da un lato, a determinare l'estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di un bene immobile o l'esistenza di altri diritti reali su tali beni e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo, non essendo sufficiente che essa riguardi un diritto reale immobiliare o che abbia un nesso con un immobile. La clausola di proroga di una giurisdizione estera si applica all’azione di nullità di un trust e di restituzione al disponente dei beni immobili da lui trasferiti al trustee perché si tratta di azione personale e non reale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 24 Reg. UE sulla competenza esclusiva del giudice del luogo in cui si trovano i beni.