Tribunale di Torre Annunziata – 07 dicembre 2023
Concorrono con il fallito nel reato di bancarotta fraudolenta le società fiduciarie che, con coscienza e volontà, hanno permesso all’imprenditore dissestato di frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa. Tale cooperazione illecita ben può configurarsi qualora tali società fiduciarie, costituite con la sola funzione di offrire uno schermo ai soci di fronte ai terzi, trasferiscano tutte le partecipazioni possedute della società fallita ad una nuova società la cui proprietà sia indirettamente riconducibile ai discendenti dei soci ed il cui controllo sia affidato a società estere il cui capitale risulti detenuto da tre trust i cui beneficiari sono gli stessi discendenti dei soci.