Tribunale Bari – 12 gennaio 2024
L’intermediario finanziario è esonerato dal risarcire il danno patrimoniale subito dall’investitore che, dopo aver conferito in trust le azioni acquistate con la sua intermediazione, le abbia ricomprate in un momento in cui il loro prezzo era divenuto pressoché nullo, poiché tale operazione costituisce una scelta gravemente imprudente dell’investitore priva di collegamento causale con l’operato professionale dell’intermediario.