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Tribunale Forli – 2 gennaio 2024

Poiché l’atto di costituzione di vincolo di destinazione su beni immobili ex art. 2645-ter cod. civ. al fine di soddisfare esigenze di studio e formazione, nonché di avviamento alla professione dei nipoti è un negozio unilaterale gratuito, senza l’immediato trasferimento di diritti reali in capo ai beneficiari, questi ultimi non sono litisconsorti necessari nell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. promossa avverso l’atto costitutivo del vincolo dai creditori del disponente.

Il termine di prescrizione ex art. 2903 cod. civ. decorre dalla data in cui l’atto di disposizione patrimoniale è stato trascritto presso la conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari.

La natura unilaterale e a titolo gratuito dell’atto di costituzione di vincolo di destinazione su beni immobili ex art. 2645-ter cod. civ. esclude ogni rilevanza del requisito della partecipatio fraudis, ossia della consapevolezza dei beneficiari del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni creditorie, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria.