Corte appello Ancona - 29 dicembre 2023
Il requisito dell’anteriorità o posteriorità dell’atto istitutivo del trust va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale. La circostanza che nell’atto istitutivo venga dichiarata la finalità di tipo “solutorio” o “liquidatorio” non determina una situazione patrimoniale esente dagli effetti dell’azione revocatoria giacché, da un lato, la istituzione di un trust “a favore dei creditori” non assume la predetta funzione solo per la mera dichiarazione di intenti del disponente e, dall’altro, la creazione, nell’ambito del patrimonio del debitore, di un patrimonio autonomo e segregato con vincolo di destinazione contrasta con l’obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica che grava sul debitore ex art. 2740 cod. civ., determinando limitazione alla normale esperibilità delle azioni individuali e pregiudizio anche per i beneficiari.
Appurato che la costituzione e la dotazione di beni in trust è idonea a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori e, quindi, a pregiudicarne le ragioni, il disponente che intende dimostrare l’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria deve, quanto all’eventus damni, provare l’assenza del rischio di pregiudizio dei creditori in ragione di adeguata capienza del patrimonio residuo nonostante gli effetti dell’atto mentre, rispetto alla scientia fraudis e alla scientia damni, se la prima è irrilevante (trattandosi di atti a titolo gratuito), riguardo alla seconda, occorre provare l’assenza di una seppure semplice conoscenza del danno recabile con il compimento dell’atto alle ragioni creditorie.