Tribunale Lucca – 19 gennaio 2024
Se l’atto istitutivo prevede che il trustee può assegnare anticipatamente al beneficiario la quota a lui spettante trasferendogli l’intero valore nominale della stessa riportata in un “certificato di beneficio”, mentre il beneficiario che recede ha diritto al valore corrente della quota, deve ritenersi che vi sia una anticipata assegnazione del trustee quando questi, al momento della trasformazione della società costituita per svolgere una attività commerciale, ha chiesto ai beneficiari se intendessero o meno rimanere nel progetto (divenendo azionisti della società trasformata) e il beneficiario ha scelto di ricevere l’assegnazione anticipata della quota, con la conseguenza che al beneficiario spetta il valore nominale riportato nel suo certificato di beneficio.