Corte d’Appello Milano – 03 febbraio 2024
Il trust è nullo per sopravvenuto difetto di un requisito essenziale qualora a seguito del decesso del trustee tale qualifica si concentri in capo al soggetto che ne è già disponente e beneficiario.
L’atto di riassunzione del giudizio interrotto per decesso di una delle parti è validamente notificato al coniuge del defunto, oltre che quale erede, nella nuova qualità di trustee del trust acquisita per effetto della vicenda successoria.