Corte d’Appello Ancona – 22 febbraio 2024
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avverso il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., non è rilevante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell’attore poiché la tutela è riconosciuta alla semplice aspettativa o ad una ragione di credito eventuale – tra cui deve annoverarsi il credito litigioso – né rileva la comparazione tra lo scopo assistenziale ai figli disabili dell’atto revocando e la tutela dei creditori poiché unico oggetto del giudizio è l’idoneità in termini quantitativi e qualitativi dell’atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie; la prova contraria, in termini che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare i creditori senza difficoltà, grava sul debitore.