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Corte Suprema di Cassazione, III sez. civ. ordinanza n. 5085 – 26 febbraio 2024

 Il creditore cessionario, quale successore a titolo particolare, è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio già promosso dal cedente a tutela del credito ceduto; gli effetti dell’azione già proposta risultano trasmessi infatti per effetto della stessa cessione al cessionario del credito a cui tutela l'azione revocatoria era stata avviata.