Tribunale Milano - 21 febbraio 2024
Al fine di dimostrare l’esistenza di un diritto incondizionato alla devoluzione della propria quota prima del decorso del termine finale del trust (possibilità non prevista dall’atto istitutivo), non basta il fatto che la quota sia astrattamente determinabile dividendo con mero calcolo aritmetico la liquidità allo stato disponibile, posto che tale liquidità non corrisponde (o non è detto che corrisponda) a quella – ignota - che residuerebbe all’esito della definizione complessiva delle poste risarcitorie e di quelle relative al riconoscimento del dovuto al trustee per ogni attività svolta, tenuto altresì conto dell’eventuale attività processuale complessivamente sviluppata.