Corte d’Appello Napoli – 20 marzo 2024
Qualora sia stato soddisfatto l’onere di allegazione dei fatti, è infondato l’appello con cui si fa valere l’erronea identificazione dell’atto pubblico impugnato da parte dell’attore in primo grado (fondo patrimoniale invece di atto di destinazione ex art. 2645- ter cod. civ.), poiché la qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice.
Benché non determini il trasferimento della proprietà dei beni né la costituzione di diritti reali su di essi in senso proprio, ove ricorrano i presupposti previsti di cui all’art. 2901 cod. civ., è soggetto all’azione revocatoria ordinaria anche l’atto di destinazione di cui all’art. 2645 – ter cod. civ., poiché atto idoneo a compromettere la consistenza patrimoniale del debitore.
L’azione revocatoria può essere efficacemente proposta non solo nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti del fideiussore, qualora sia volta a dichiarare l’inefficacia di un atto di destinazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2645-ter cod. civ., posteriore alla garanzia, poiché l’elemento scientia damni può essere integrato anche dalla semplice consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore.