Tribunale Siracusa - 6 febbraio 2024
Perché il trust sia considerato fittizio si deve fornire l’effettiva prova che il disponente si sia riservato eccessivi poteri di ingerenza nell’operato del trustee o il trustee segua le direttive del disponente rinunciando ad esercitare i propri poteri. Per stabilire se l’atto istitutivo di trust contro cui sia proposta azione revocatoria sia anteriore rispetto al credito, il momento dispositivo si perfeziona con l’intestazione al trustee dei beni conferiti in trust. Il guardiano nominato con l’esclusivo compito di garantire l’effettivo perseguimento dell’interesse cui è finalizzata l’istituzione del trust e di sorvegliare la correttezza del trustee nei compiti a lui affidati non è litisconsorte necessario rispetto all’azione revocatoria promossa contro l’atto istitutivo del trust.