Tribunale Milano – 06 febbraio 2024
Non può ritenersi responsabile di un danno economico a carico deibeneficiari finali di un trust per non aver diligentemente ed esattamente adempiuto le proprie prestazioni professionali il Notaio che ha provveduto alla registrazione dell’assegnazione di un compendio immobiliare agli stessi beneficiari poiché le iscrizioni e le trascrizioni che hanno privato di valore economico il compendio assegnato non erano state effettuate nei confronti del trustee che aveva provveduto all’assegnazione trascritta dal Notaio stesso. In particolare, poiché nel nostro sistema trascrizioni e iscrizioni sono eseguite sulla base del cd. criterio nominale e gli atti di dotazione sopra menzionati erano stati trascritti “in favore” del trustee e “contro” il conferente, devono ritenersi corrette le verifiche effettuate dal Notaio il quale ha dimostrato che le trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli allegate dagli attori erano state effettuate nei confronti del solo conferente, alcune anche nei confronti del primo trustee ma nessuna di esse nei confronti del nuovo trustee, che ha disposto l’assegnazione de qua e che, quindi, costituisce l’unico soggetto legittimato passivo alle iscrizioni pregiudizievoli in quanto soggetto titolare dei beni nei confronti dei terzi.
La responsabilità del Notaio nei confronti dei beneficiari finali di un trust deve essere esclusa anche rispetto all’ulteriore danno rappresentato dall’impossibilità di richiedere un finanziamento bancario in quanto la negazione della richiesta è stata resa nei confronti della società riconducibile agli attori e tramite la quale essi hanno fatto domanda all’istituto bancario e non nei confronti degli attori stessi.