Tribunale Piacenza - 31 maggio 2022
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. l’atto di cessione tramite cui una s.r.l. (poi fallita) vende a un trust familiare, istituito dall’amministratore e socio unico della detta s.r.l., un fabbricato ad uso abitativo: l’eventus damni sussiste in quanto il prezzo della cessione era di gran lunga inferiore al valore effettivo del fabbricato e veniva corrisposto mediante dazione di una partecipazione societaria di valore di gran lunga inferiore al prezzo stesso; la scientia damni in capo alla società, nella persona del suo amministratore e socio unico (nonché disponente del trust), è da ritenersi provata in quanto questi era perfettamente consapevole della significativa esposizione debitoria della s.r.l. all’epoca della cessione e intendeva continuare a godere del fabbricato; ugualmente si ritiene provata la partecipatio fraudis del trustee in ragione del suo legame professionale con la s.r.l. e delle sue relazioni personali e lavorative con il disponente.