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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Como – 16 febbraio 2024

È inefficace nei confronti della curatela del fallimento l’atto di cessione del ramo d’azienda stipulato dalla società in liquidazione a favore del trustee di un trust poiché tale cessione non solo determina una modificazione qualitativa del patrimonio della società, comportando una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento dei creditori giacché il ramo d’azienda è stato ceduto, a fronte di un corrispettivo in denaro, ad un trust con scopi di tutela della famiglia, ma compromette altresì la stessa consistenza patrimoniale del debitore che, di fatto, si è spogliato di tutti i suoi beni.

Deve escludersi che i beneficiari del trust siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di cessione del ramo d’azienda al trustee del trust quando non siano titolari di diritti attuali sui beni in trust: il mero interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari.