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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Firenze – 08 febbraio 2024

L’atto istitutivo di un trust a titolo gratuito da parte di un fideiussore, nel quale vengono fatti confluire beni immobili di proprietà del medesimo, costituisce un atto traslativo pregiudizievole delle ragioni dei creditori del cedente e dunque revocabile ai sensi dell’art 2901 cod. civ., in quanto tale atto rappresenta una segregazione del patrimonio del debitore volta a creare un vincolo sui cespiti che impedisce ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinando dunque una lesione della garanzia patrimoniale generica. Ai fini della configurazione dell’eventus damni, non è necessario che l’atto di disposizione comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma è sufficiente che determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio, che renda maggiormente incerto o difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito. Quanto alla scientia damni, l’atto di disposizione patrimoniale di costituzione di un trust a titolo gratuito rende sufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. la consapevolezza del debitore di arrecare un danno ai propri creditori.