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Corte d’Appello L’Aquila – 21 marzo 2024

Chi, agendo con domanda revocatoria dell’atto di trasferimento di beni immobili insiti in accordi di separazione, ha contestualmente chiesto di pronunciare ogni conseguente statuizione utile a tutelare i propri diritti creditori sui beni immobili oggetto del giudizio, può ottenere la revocatoria del vincolo di destinazione impresso in sede dei medesimi accordi di separazione.

Il beneficiario di un vincolo di destinazione può avere interesse ad intervenire in un procedimento ove si svolga un’azione revocatoria che gli arrechi un eventuale pregiudizio, ma la sua posizione non proprietaria non impone il litisconsorzio necessario.

L’eventus damni che giustifica lo svolgimento dell’azione revocatoria avverso un atto di costituzione del vincolo ai sensi dell'art. 2645-cod. civ. è rappresentato dall’incertezza o in ogni caso dalla preclusione ad un immeditato soddisfacimento del credito, provocato dall’imposizione del vincolo stesso.