Corte d'Appello Firenze – 10 aprile 2024
Per sottoporre ad azione revocatoria il vincolo di destinazione ex art. 2645ter cod. civ. apposto ai beni dei fideiussori del debitore principale in epoca successiva all’insorgenza del credito è sufficiente la coscienza oggettiva del debitore di danneggiare le ragioni del creditore (scientia damni) restando, invece, irrilevanti sia l’intento concretamente perseguito dai debitori (consilium fraudis), sia l’estraneità degli interessi correlati al vincolo imposto rispetto al credito per il quale si procede.