Corte Suprema di Cassazione, sez. tributaria, ordinanza n. 10076 – 15 aprile 2024
L'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo, il quale acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust non a proprio vantaggio ma per compiere gli atti di gestione nell’interesse di terzi.
La "segregazione" non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta di donazione in misura proporzionale.