Corte Suprema di Cassazione, I Sez.Civ. ordinanza n. 8859 – 3 aprile 2024
L’aspettativa della ex moglie alle future rendite di un trust, del quale sia beneficiario l’ex marito ma dei cui proventi di gestione avesse beneficiato in costanza di matrimonio anche la ex moglie, allo stesso modo di ogni utilità connessa al patrimonio e al reddito dell’altro coniuge, non è idonea a fondare la pretesa all’assegno divorzile, la cui funzione non è quella di ricostituire il tenore di vita endoconiugale, bensì di garantire la possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, compensando l’ex coniuge per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, e in presenza di uno squilibrio che trovi ragione nelle scelte condivise durante il matrimonio.
La questione della contitolarità del patrimonio costituente un trust, alla cui formazione la ex moglie prospetti di aver contribuito e del quale assuma essere comproprietaria benchè la titolarità risultasse accertata giudizialmente in capo alla madre dell’altro coniuge, non è rilevante ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.