Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, n. 6837 - 9 aprile 2024
La disciplina antiriciclaggio è volta ad evitare che, attraverso il mascheramento dei titolari effettivi, venga facilitato il compimento di operazioni illecite e la loro impunità. Nella prospettiva europea, dunque, occorre che tutti gli istituti che, come il trust, sono in grado di occultare la titolarità effettiva siano soggetti alle misure previste dalle direttive antiriciclaggio. Considerato che con il mandato fiduciario si attribuisce la titolarità formale dei beni e la legittimazione all’esercizio di taluni diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto diverso dal proprietario stesso (la società fiduciaria), ferma restando la titolarità sostanziale in capo al fiduciante, è indubbio che l’istituto in parola sortisca quell’effetto pratico di mascheramento che è esattamente ciò che il legislatore europeo vuole contrastare con la previsione degli obblighi informativi e comunicativi riguardanti la titolarità effettiva. In quest’ottica il mandato fiduciario è da considerare come istituto giuridico affine al trust, ai fini della direttiva UE n. 2015/849 e del D.Lgs. n. 231/2007.