Tribunale Salerno – 19 aprile 2024
In un trust regolato dalla Legge di Jersey, la quale non consente di limitare l’obbligo del trustee di rendere conoscibili ai beneficiari atti afferenti all’amministrazione, il diritto del beneficiario di avere copia del rendiconto annuale consegnato dal trustee al guardiano non è comprimibile.
Sussiste un autonomo interesse del beneficiario alla domanda di rendiconto poiché il diritto al controllo dell’attività del trustee è funzionale alla tutela dei diritti di beneficiario del trust.
Il giudice, richiesto di valutare la sussistenza di un obbligo del trustee di fornire il rendiconto al beneficiario, non può valutare l’incompletezza o la non veridicità del rendiconto né può adottare i provvedimenti di cui agli artt. 263 ss. cod. proc. civ. nè, in caso di mancata accettazione del conto, può ordinare il pagamento di somme ex art. 264 cod. proc. civ.. Il rendiconto del trustee è diverso da quello di cui agli artt. 263 e ss. cod. proc. civ. poiché il trust prevede la devoluzione dei beni al trust, con piena facoltà di gestione al trustee, che è tenuto ad assegnare, al termine del trust, i beni al medesimo devoluti ed i frutti prodotti dagli stessi, ai beneficiari del trust (non potendo, dunque, disporsi pagamenti prima della fine degli effetti del trust stesso).