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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Tribunale Civitavecchia - 10 giugno 2022

Il trustee è legittimato passivo nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust. In siffatto giudizio i beneficiari sono litisconsorti necessari solo laddove il trust configuri un atto a titolo oneroso, così che il litisconsorzio necessario non coinvolge i beneficiari - figli della disponente - di un trust familiare istituito per far fronte alle esigenze di vita di costoro. Non è revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dalla disponente, fideiussore di una s.r.l. nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio della fideiussione: è insussistente la scientia damni in capo alla disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, in quanto all’epoca del conferimento in trust la s.r.l. debitrice principale utilizzava il credito concessole dalla banca attrice sul conto corrente senza mai scostarsi dal saldo negativo massimo consentitole e soltanto più di un anno dopo essa maturava un’esposizione debitoria relativa a un mutuo chirografario, né all’epoca del conferimento in trust risultava l’invio da parte della banca attrice di atti di costituzione in mora o la revoca dell’affidamento concesso sul conto corrente.