Corte Suprema di Cassazione, III sez. civ. ordinanza n. 7918 – 23 marzo 2024
Sebbene il beneficiario di un trust non sia un litisconsorte necessario nè in via generale nè limitatamente agli atti a titolo oneroso, egli è portatore di un interesse sostanziale a partecipare al giudizio sulla revocatoria degli atti di conferimento posto che, dall’esito del giudizio, discendono conseguenze sostanziali che hanno ricadute dirette sul trust.