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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, III Sez.Pen. n. 13844 – 5 aprile 2024

 La istituzione di un trust avvenuta successivamente all’accumulo del debito erariale e accompagnata da una serie di atti volti a celare il reale titolare della società integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, posto che il trust non sarebbe stato istituito per le sue legittime finalità, bensì per sottrarre beni all’erario, quindi con finalità fraudolenta. Peraltro, sebbene originariamente ed apparentemente istituito per garantire al beneficiario un decoroso tenore di vita, deve essere considerato indice della condotta fraudolenta anche il solo rinnovo del trust per ulteriori 50 anni, qualora il beneficiario sia nel frattempo deceduto.

Il rinnovo del trust istituito per finalità fraudolenta costituisce un nuovo vincolo sui beni e rappresenta quindi una nuova concretizzazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000.