Tribunale Potenza ex Melfi - 29 aprile 2024
Quando i debitori non provano la sufficienza del loro patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, deve essere accolta l’azione revocatoria avverso l’atto con il quale i debitori, dopo essere risultati soccombenti nel primo grado di un giudizio risarcitorio promosso dal creditore, in pendenza del giudizio di appello hanno istituito un trust familiare, indicando come beneficiari i loro figli (maggiorenni) e conferendo nello stesso diversi beni immobili.
Il debitore che istituisce un trust familiare apporta una variazione qualitativa in peius al proprio patrimonio; l’istituzione di un trust familiare in pendenza dell’appello di un giudizio risarcitorio è univocamente indicativa della volontà del debitore di rendere impossibile, o comunque più gravosa per il creditore, l’aggressione dei beni segregati, onde sussiste la scientia damni.
L’istituzione di un trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Trattandosi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.