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Corte d'Appello Roma - 8 maggio 2024

Sebbene il vincolo di destinazione non traslativo ex art. 2645 ter cod. civ., costituito per un periodo di cinque anni, risulti ormai divenuto inefficace per l’avvenuto decorso del termine naturale, va, tuttavia, ravvisato l’interesse ad agire della parte che lo ha costituito al fine di impedire il passaggio in giudicato di quanto accertato dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.

In ipotesi di vincoli di destinazione non traslativi ex art. 2645 ter cod. civ. costituiti successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio alle ragioni del creditore può consistere anche in una semplice conoscibilità e la prova della conoscenza del predetto pregiudizio da parte dei beneficiari del vincolo, nel caso di specie, non assume alcun rilievo essendo richiesta solo in ipotesi di atti di disposizione a titolo oneroso.