Consiglio di Stato, ordinanza n. 01850 – 17 maggio 2024
Qualora le questioni prospettate dalle parti in un ricorso cautelare esigano il tipico approfondimento della fase di merito - nella specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale - e se, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulti prevalente quello del soggetto privato – onerato dal complesso di adempimenti per la comunicazione del titolare effettivo e la rilevazione dei relativi dati, attività che all’esito della fase di merito potrebbero risultare non legittimamente imposte – rispetto a quello dell’Amministrazione, e non essendovi elementi per ritenere né serio né concreto il rischio dell’accertamento di una infrazione a suo carico per mancato recepimento della Direttiva UE n. 2015/849, come modificata dalla Direttive UE n. 2018/843, l’istanza cautelare proposta dal soggetto privato è meritevole di accoglimento.