Corte di Appello Messina – 12 aprile 2024
Qualora il cedente di un credito risulti vittorioso nell’azione revocatoria proposta contro il debitore, il cessionario diviene titolare del diritto di agire esecutivamente sul bene la cui alienazione è stata revocata e di subentrare nel pignoramento eseguito dal cedente.
L’azione revocatoria ordinaria non deve essere sospesa quando la fondatezza del credito da tutelare sia contestato in altro giudizio, in quanto non è possibile ravvisare un potenziale di conflitto tra giudicati.