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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, V sez. penale n. 19973 – 20 maggio 2024

La liceità della istituzione di un trust liquidatorio, nel giudizio sul fallimento di una società e sulla responsabilità dei suoi legali rappresentanti per il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217 L. fall., dev’essere valutata esaminando la causa concreta dell’operazione e la meritevolezza degli interessi perseguiti con riferimento ai limiti posti dalla legge fallimentare. Ai fini della consumazione del reato può ben essere considerato l’esito illecito, complessivamente raggiunto, di sottrazione alla società fallita di un ramo d’azienda a valori incongrui.