Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, n. 6838 – 9 aprile 2024
Nel Regolamento attuativo della direttiva unionale la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva di un trust al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini di cui al decreto 11 marzo 2022, n, 55, non rivela alcun dato da cui possa risultare un rapporto di adozione, né svela informazioni che possano consentire di risalire alla identità di un minore o dei suoi genitori. La mancanza di controlli sui singoli accessi ai dati al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini da parte dei 'soggetti obbligati' non viola alcuna normativa primaria o comunitaria. La limitazione della deroga all’accesso al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini ai soli soggetti legittimati non è in contrasto con l’art. 31, par. 7, della Direttiva 2015/849 che non pone vincoli agli Stati membri in proposito. L’art. 7 del Regolamento di cui al decreto 11 marzo 2022, n, 55, che ha previsto che in presenza di “circostanze eccezionali” l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva possa essere escluso, senza però definire quali siano tali circostanze eccezionali, non è in contrasto con la direttiva 2015/849, la quale già individua un elenco di fattispecie specifiche.