Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, n. 6845 – 9 aprile 2024
Tutti gli istituti che sono in grado di occultare la titolarità effettiva di beni, comprese dunque le società fiduciarie, sono soggetti all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, in quanto 'istituti giuridici affini ai trust' ex D.M. 11 marzo 2022, n. 55 idonei ad integrare quella situazione di opacità che la normativa europea sull’antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo mira ad integrare. La locuzione 'istituti giuridici affini ai trust' riportata nei decreti ministeriali e nella normativa unionale non può considerarsi indeterminata e violativa dei principi di tassatività e determinatezza cui sono soggette le norme impositive e ciò in quanto stante la moltitudine nei vari ordinamenti nazionali di congegni ed istituti giuridici diversi finalizzati a conseguire le finalità proprie del trust, il legislatore europeo al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’unione, ha inteso, in luogo di un’elaborazione di categorie rigide, dare rilievo all’assetto o alla funzione degli istituti che perseguano effetti concreti assimilabili a quelli del trust.