Tribunale Latina – 16 maggio 2024
Il trust autodichiarato e autodestinato istituito dall’amministratore di fatto di una società, poi fallita, può essere dichiarato inefficace, previo accertamento dei requisiti di cui all’art. 2901 cod. civ.. Per contro non può, su richiesta del creditore procedente in revocatoria, essere dichiarato nullo nè per violazione dell’art. 2740 cod. civ., nè per illiceità dei motivi, nè, infine, per assenza di trasferimento di beni ad un terzo.