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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d’Appello Venezia - 23 maggio 2024

Il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione apposta in calce all’atto istitutivo di trust priva il documento di efficacia probatoria, qualora la parte che lo abbia prodotto nel promuovere il giudizio di verificazione ometta di produrre o proporre i mezzi di prova utili ed indicare scritture di comparazione, a nulla rilevando la mancata proposizione della querela di falso ad opera della controparte e non importando un’inversione dell’onere della prova la previa promozione di un giudizio di accertamento negativo della validità del trust da parte della controparte medesima. Un trust non provato per iscritto affidato a un trustee residente in Italia ed avente ad oggetto un immobile sito a Londra è soggetto alla legge quella italiana, individuata ai sensi dell’art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, cui rinvia l’art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali ed essendo la parte in ipotesi tenuta all’obbligo di trasferire il bene residente in Italia. Non può ritenersi esistente un resulting trust in caso di difetto della prova che il trasferimento dell’immobile conferito nel trust sia avvenuto a titolo fiduciario.