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Corte d’Appello Bari – 3 giugno 2024

La sentenza che accoglie l’azione revocatoria proposta esclusivamente avverso l’atto istitutivo del trust non è viziata da ultrapetizione qualora l’atto di conferimento sia contenuto nello stesso atto istitutivo. Del resto, la declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, comporta anche l’inefficacia dell’atto dispositivo.  

I beneficiari di un trust familiare discrezionale non sono litisconsorti necessari nel giudizio di revocatoria instaurato contro l’atto istitutivo in quanto vantano una posizione di mera aspettativa rispetto ai beni in trust priva di qualsiasi connotato di realità o attualità.  

Il trust familiare, ancorché istituito in esecuzione degli accordi trasfusi nella sentenza di divorzio, non rappresenta né un atto doveroso né un atto a titolo oneroso avuto riguardo alle condizioni previste dal codice in tema di azione revocatoria.