Corte d’Appello Salerno – 4 giugno 2024
La istituzione di un secondo trust con la finalità dichiarata di tutelare le banche creditrici non preclude la pronuncia di inefficacia, a seguito di azione revocatoria, di un trust la cui finalità dichiarata sia quella di assicurare un adeguato mantenimento e tenore di vita al figlio minore dei disponenti in quanto, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. Il debitore ha l’onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
Sussistono seri dubbi sulla disponibilità e sulla stessa attuale proprietà in capo uno dei due disponenti del patrimonio residuo in un caso in cui in un trust che si dichiari istituito a favore dei creditori il guardiano sia un soggetto dichiarato fallito insieme all’altro disponente con il quale aveva una società di fatto, la durata del trust sia breve, l’atto istitutivo del trust preveda la restituzione ai disponenti dei beni al termine della durata del trust e i beni vincolati in trust (già ipotecati a favore delle banche creditrici anteriormente all’atto istitutivo di trust) abbiano un valore inferiore rispetto al credito azionato dai creditori in revocatoria.
Può essere dichiarata l’inefficacia relativa dell’atto istitutivo del trust limitatamente ai beni sottoposti a vincolo da uno dei disponenti. [La massima è giuridicamente errata nella parte in cui afferma l’inefficacia parziale di un atto istitutivo invece di riferirsi agli atti dispositivi,N.d.R.]