Corte Suprema di Cassazione, V sez.civ. Ordinanza n. 19558 - 17 giugno 2022
Il conferimento in trust, come pure l’istituzione del trust stesso, non integra un trasferimento imponibile con l’imposta sulle successioni e donazioni, costituendo un atto neutro, che non dà luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza.
L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta al momento dell'eventuale trasferimento dei beni o diritti ai beneficiari, perché solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.
Il conferimento in trust sconta l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa in quanto non determina a vantaggio del trustee quell'attribuzione definitiva dei beni rilevante ai fini dell'imposizione.