Corte Appello Napoli – 7 giugno 2024
In tema di azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nel giudizio promosso da un creditore del soggetto che ha conferito il proprio patrimonio immobiliare in un trust è ammissibile l’intervento di terzo ex art. 105, comma 2 cod. proc. civ., proposto prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, da parte del fideiussore per scoperto di conto corrente intestato al medesimo soggetto che ha conferito il proprio patrimonio in trust. Tuttavia chi interviene nel giudizio dovrà accettare lo stato del processo in relazione alle medesime preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, con la conseguenza che, qualora dette preclusioni fossero già maturate nei confronti delle altre parti, non saranno ammissibili nuove prove costituende o documentali richieste o prodotte da parte del terzo interveniente.