Tribunale Milano - 4 giugno 2024
È sulla base delle specifiche disposizioni dell’atto istitutivo che si deve ritenere fondata la domanda dei ricorrenti di ordinare al trustee la presentazione del rendiconto della gestione trust, da questi mai presentato sin dalla sua nomina quale trustee del trust . Il giudice può disporre ex art. 614-bis il pagamento da parte del trustee di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.