Corte Suprema di Cassazione, V sez. civ. ordinanza n. 17232 – 21 giugno 2024
L’atto di conferimento di beni in trust è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all'imposta di registro, che alle imposte ipotecaria e catastale. Infatti, il conferimento non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust.