Corte Appello Napoli - 17 giugno 2022
Il trust liquidatorio istituito da una società in liquidazione (poi dichiarata fallita) e il cui trustee è il liquidatore della disponente è nullo in quanto istituito in un'epoca in cui la disponente si trovava in stato di insolvenza e diretto a frodare i creditori sociali, come desumibile dalle plurime circostanze che il giorno precedente l'istituzione del trust alla disponente era stata revocata una dilazione di pagamento, che nel trust venivano conferite l'intera azienda e tutte le partecipazioni sociali dei componenti della famiglia già proprietaria della società e che né il trustee, né il guardiano né i beneficiari finali (soci della disponente) hanno collaborato con la curatela fallimentare.