Tribunale Milano, decreto rigetto – 13 giugno 2024
Nel caso in cui il provvedimento cautelare richiesto con ricorso d’urgenza deve essere eseguito in Italia, la competenza del giudice italiano, fissata dal comma 3 dell’art. 669-ter cod. proc. civ., prevale su quella del giudice straniero fissata dall’atto istitutivo di trust.