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Tribunale Milano, decreto rigetto – 13 giugno 2024

Nel caso in cui il provvedimento cautelare richiesto con ricorso d’urgenza deve essere eseguito in Italia, la competenza del giudice italiano, fissata dal comma 3 dell’art. 669-ter cod. proc. civ., prevale su quella del giudice straniero fissata dall’atto istitutivo di trust.