Corte Giustizia Tributaria II grado Lazio, n. 6736 – 24 novembre 2023
Non è sufficiente a dimostrare la fittizia localizzazione all’estero di una “holding statica”, nativamente situata all’estero, il fatto che la società svolga attività ridotta che si risolva in attività amministrative e gestorie delle partecipazioni e dei dividendi; né che le decisioni strategiche relative all’intero gruppo societario possano essere prese altrove dagli azionisti di riferimento.
Parimenti prive di rilievo ai fini della prova dell’esterovestizione sono le attestazioni date dal ‘beneficiario effettivo’ del trust, ove sono conferite le quote di maggioranza del gruppo societario, dato che tale qualità, attestata in adempimento della normativa antiriciclaggio, prescinde dal possesso di qualche potere decisionale o gestorio in capo allo stesso trust.
In materia di esterovestizione è necessario provare che la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, abbia quale scopo i) l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito dalle norme e ii) che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell’operazione si limiti all’ottenimento di tale vantaggio fiscale.