Tribunale Reggio Emilia – 11 luglio 2024
Non è riconoscibile secondo la Convenzione de L’Aja del 1985 e comunque nullo il trust interno istituito dal disponente al fine di costituire un vincolo sui propri beni senza spogliarsi della gestione degli stessi (c.d. sham trust), come desumibile dal fatto che il trust sia stato istituito quando già il disponente era a conoscenza delle pretese creditorie nei suoi confronti, dal fatto che l’immobile conferito costituisca la maggior quota del patrimonio del disponente, dalla circostanza che l’immobile conferito sia abitato dal disponente, nonché dal fatto che il trustee sia noto per essere soggetto avvezzo a prestarsi ad operazioni in frode ai creditori.